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Consegne a domicilio: le regole di sicurezza della Protezione Civile per riders e clienti

Una circolare della Protezione Civile siciliana regola, come in un vademecum, le pratiche di sicurezza cui deve attenersi chi effettua il servizio a domicilio

Balarm
La redazione
  • 23 aprile 2020

foto Wikipedia

Le consegne a domicilio sono diventate lo standard durante il Coronavirus e anche in Sicilia c'è stato un boom del delivery che è stato certamente utile per tutte quelle attività che, altrimenti, avrebbero dovuto chiudere i battenti.

Ma quali sono le regole cui attenersi proprio durante le consegne? Come garantire la sicurezza alimentare? Per spiegare tutto ciò c'è una circolare della Protezione Civile della Regione Siciliana che spiega passo passo tutte le regole cui deve attenersi chi effettua il servizio a domicilio.

Le indicazioni disciplinano anche le modalità attraverso cui il servizio deve essere reso dalle Associazioni di volontariato che operano nei confronti del soggetti anziani o con particolari difficoltà. Vediamo cosa dice il documento.

Riconoscibilità dei soggetti che effettuano la consegna
Per la consegna dovrà essere utilizzato un mezzo con la chiara identificazione del soggetto che effettua l'attività: livree specifiche delle aziende o delle associazioni di volontariato o equivalenti segni distintivi.
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Utilizzazione di dispositivi individuali di protezione
Il personale che effettua la consegna dovrà essere munito di mascherina chirurgica‚ di guanti monouso‚ di occhiali di protezione oppure di occhiali a mascherina o di visiera.

Modalità di pagamento
Se non si sia concordato tra le parti di effettuare il pagamento alla fine di un periodo prestabilito‚ questo dovrà avvenire attraverso l'uso di POS e touchless. Se si dovesse provvedere al pagamento in contanti questo dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro tra i soggetti e senza alcun contatto diretto tra e parti.

Sanificazione dei mezzi e dei DPI
Al termine di ogni consegna l'operatore - prima di utilizzare nuovamente il mezzo per la consegna - dovrà eseguire quanto stabilito nelle procedure della propria organizzazione ovvero dalla normativa prevista nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020; e ciò ferme restando le necessarie operazioni di sanificazione degli indumenti e dei mezzi utilizzati per le attività di consegna e/o ritiro.
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