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La Sicilia è zona gialla: l’ultima ordinanza di Musumeci, cosa cambia e cosa rimane invariato

Novità sugli spostamenti all'interno della Regione e modifiche sulle attività di ristorazione. Andiamo nel dettaglio del provvedimento, in vigore dal 29 novembre

Balarm
La redazione
  • 28 novembre 2020

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

Dopo giornate di indiscrezioni (e invenzioni) è arrivata la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che modifica alcune delle attuali restrizioni, adattandole alla nuova classificazione in "area gialla" per la Sicilia.

Andiamo nel dettaglio del provvedimento, in vigore dal 29 novembre al 3 dicembre (giorno in cui sarà emesso il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio).

Restano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori e resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disability e con bisogni educativi speciali,

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, il limite del 50 per cento di riempimento rispetto alla capienza, oltre alla chiusura dei centri commerciali nelle giornate domenicali.
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Per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della Regione sarà possibile muoversi all'interno del proprio Comune, e fuori, dalle ore 5 alle 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

Rimangono sospese le seguenti attività: parchi tematici e di divertimento, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita riabilitative o terapeutiche; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, anche se svolte all'intero di locali adibiti ad attivita differenti; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; feste nei luoghi al chiuso o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Rimangono, inoltre, chiusi i musei, le mostre, i parchi archeologici e ogni altro luogo di cultura aperto al pubblico. Nelle giornate domenicali i centri commerciali e gli esercizi commerciali ivi presenti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sono consentite le attivita commerciali al dettaglio e quelle inerenti ai servizi alla persona, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa per it contenimento del contagio.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, panifici e affini) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. II consumo al tavolo e limitato ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo be ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti at pubblico, rimanendo autorizzata solo la ristorazione con asporto fino alle ore 22 con divieto, comunque, di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È sempre possibile l'attivita di consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attivita di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e marittime.

Per tutto il rersto rimangono in vigore le disposizioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
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