Il Comune di Palermo ti aiuta se non puoi pagare l'affitto: la casa è un diritto di tutti

È stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo il bando per la richiesta di contributi: è rivolto ai morosi "incolpevoli". Ecco chi può richiederlo e come funziona

Balarm
La redazione
  • 16 gennaio 2019

Per chi si trova temporaneamente in difficoltà economiche e non riesce a pagare l'affitto, può fare richiesta al comune che sosterrà i costi.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo il bando pubblico per l’erogazione di contributi rivolto ad inquilini morosi incolpevoli.

Per ottenere il pagamento dell'affitto, si deve compilare un modulo che dovrà essere presentato a partire dal 15 gennaio 2019 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2019, dall'affittuario del contratto di locazione, o da altro componente del nucleo familiare maggiorenne residente nell’unità immobiliare locata.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata di ritorno all’indirizzo: Servizio Politiche Abitative, Viale Regione Siciliana N.O. numero 2289 – 90100 Palermo. Oppure tramite pec all’indirizzo: sostegnoaffitto@cert.comune.palermo.it

Il bando, l’avviso e la modulistica sono reperibili qui.

La morosità incolpevole è un istituto di recente creazione legislativa che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento giuridico per mezzo dell'art. 6 c. 5 d.l. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, che ha istituito un apposito fondo cui i Comuni ad alta tensione abitativa possono attingere per l'erogazione di contributi proprio in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne fornisce una definizione: abbiamo la morosità incolpevole quando c'è una "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".

Più precisamente, tale situazione è riscontrabile (ex art. 2) in caso di: perdita di lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

E ancora: malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.


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